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Sez. 3, Sentenza n. 756 del 04/02/1980 (Rv. 404204 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - ONERE PROBATORIO RISPETTIVO DEL SOGGETTO INVOCANTE LA PROMESSA O LA RICOGNIZIONE E DELL'AUTORE DELLA PROMESSA O DELLA RICOGNIZIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404204-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - ONERE PROBATORIO RISPETTIVO DEL SOGGETTO INVOCANTE LA PROMESSA O LA RICOGNIZIONE E DELL'AUTORE DELLA PROMESSA O DELLA RICOGNIZIONE.*

L'astrazione processuale della causa debendi, che l'art 1988 cod civ ricollega come effetto tipico alla promessa unilaterale di pagamento o alla ricognizione del debito, comporta che colui a favore del quale avvengano la promessa o la ricognizione ha l'Onere di provare soltanto l'esistenza di tali dichiarazioni e non anche il rapporto giuridico che sta a fondamento di ciascuna di esse, mentre incombe all'autore della promessa o della dichiarazione l'Onere di provare l'inesistenza o l'invalidita o l'Estinzione del rapporto fondamentale, al fine di superare la presunzione iuris tantum circa l'esistenza di quest'ultimo. (Conf 3714/77, mass n 387375; (Conf 735/77, mass n 384328).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)