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Sez. 3, Sentenza n. 3976 del 18/06/1981 (Rv. 414632 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - ASSEGNO PRIVO DEI PRESCRITTI REQUISITI - DEDUZIONE COME PROVA DOCUMENTALE DEL CREDITO - VALORE - PROMESSA DI PAGAMENTO - CONSEGUENZE IN MATERIA PROBATORIA.*
Stato
decisa il 1981-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414632-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - ASSEGNO PRIVO DEI PRESCRITTI REQUISITI - DEDUZIONE COME PROVA DOCUMENTALE DEL CREDITO - VALORE - PROMESSA DI PAGAMENTO - CONSEGUENZE IN MATERIA PROBATORIA.*

L'assegno bancario privo di valore cartolare per difetto dei prescritti requisiti, qualora venga fatto valere dal prenditore come prova documentale del suo credito deve essere considerato alla stregua di una promessa di pagamento e percio, implica, ai sensi dell'art 1988 cod civ, una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, finche l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza o dell'invalidita o dell'Estinzione di tale rapporto. (Conf 756/80, mass n 404204; (Conf 5119/78, mass n 394875; (Conf 3714/77, mass n 387375).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)