Sez. 3, Sentenza n. 4876 del 18/03/1999 Ud. (dep. 16/04/1999) Rv. 213555 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Costruzioni in zona sismica - Reato di cui all'art. 3, in riferimento all'art. 20, della legge 2 febbraio 1974 n. 64 - Natura - Reato permanente - Cessazione della permanenza - Individuazione.
EDILIZIA - IN GENERE
In materia di costruzione in zona sismica, le violazioni della normativa tecnica (art. 3 e 20 della legge 64 del 1964) costituiscono un reato di natura sostanziale, autonomo rispetto a quelli formali previsti dagli artt. 17 e 18, in relazione alle quali, essendo in facoltà dell'agente porre fine alla situazione antigiuridica protraentesi nel tempo, il legislatore considera indispensabile la eliminazione della situazione di pericolo per la pubblica incolumità. La permanenza di tali violazioni cessa nel momento in cui ha fine la situazione antigiuridica per fatto volontario del colpevole o per altri eventi che rendano impossibile il protrarsi dello stato di pericolo.
Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 3, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)