diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 632 del 31/01/1986 (Rv. 444201 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - TITOLARITÀ - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - RICONOSCIMENTO - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA DI ALTRE FONTI DI REDDITO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444201-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - TITOLARITÀ - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - RICONOSCIMENTO - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA DI ALTRE FONTI DI REDDITO - IRRILEVANZA.*

Ai fini dell'Esercizio del riscatto agrario, di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, spetta la qualifica di coltivatore diretto a colui che coltiva un fondo con il lavoro prevalentemente proprio e di persone della sua famiglia, a nulla rilevando il fatto che egli abbia altre diverse fonti di reddito, pur se superiori ai proventi dell'attività agricola. (Conf 475/83, mass n 425272; (Conf 4812/81, mass n 415520).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)