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Sez. 3, Sentenza n. 6846 del 21/11/1986 (Rv. 448953 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO DEL TITOLARE DELLA PRELAZIONE - DECENTRAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448953-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO DEL TITOLARE DELLA PRELAZIONE - DECENTRAMENTO - CRITERI.*

In tema di prelazione e riscatto agrari - tanto nel caso di affittuario insediato sul fondo compravenduto, quanto in quello di proprietario confinante - è necessaria in capo all'avente diritto la qualità di coltivatore diretto, per affermare la quale occorre aver riguardo all'art. 31 della legge n. 590 del 1965 che considera tale colui che si dedica alla coltivazione del fondo direttamente ed abitualmente, che esplica cioè l'attività agricola con carattere non di mera occasionalità, bensì di stabilità e continuatività, anche se non in maniera prevalente nei confronti di altre da lui esercitate. (Conf 632/86, mass n 444201; (Conf 4605/85, mass n 442060; (Conf 475/83, mass n 425272).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)