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Sez. 4, Sentenza n. 34169 del 18/06/2002 Ud. (dep. 13/08/2003) Rv. 225953 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Richiesta dell'imputato - Provvedimento di diniego - Impugnabilità autonoma - Esclusione - Congiuntamente alla sentenza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225953-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE

L'ordinanza con la quale il Tribunale per i minorenni rigetta l'istanza di messa alla prova dell'imputato con contestuale sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 non è impugnabile autonomamente, ma solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 586, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)