Sez. L, Sentenza n. 17915 del 14/12/2002 (Rv. 559254 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società cooperative - Soci lavoratori - Disciplina contributiva relativa al lavoro subordinato - Applicabilità - Dubbi di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
A norma dell'art. 2, terzo comma, del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, le società cooperative sono tenute a versare i contributi per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia per tutti i soci lavoratori, a prescindere dalla effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che tali società, per una generale "fictio juris", propria della materia previdenziale, ai fini contributivi sono considerate datrici di lavoro dei propri soci; né l'applicabilità della disciplina contributiva dei lavoratori subordinati suscita dubbi di incostituzionalità, in relazione agli art. 23 e 3 della Costituzione, in quanto, da un lato, la normativa regolamentare ha lo scopo di disciplinare compiutamente una materia - quale quella delle prestazioni contributive - già regolata da una fonte legislativa e, dall'altro, la tutela previdenziale opera per tutti i soci lavoratori, nessuna rilevanza assumendo la distinzione fra i soci impegnati in lavori assunti direttamente dalla società e quelli impegnati in lavori svolti per conto terzi.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2 com. 3, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)