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Sez. L, Sentenza n. 11365 del 17/06/2004 (Rv. 573707 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Società cooperative - Soci lavoratori - Obbligo contributivo a carico della società - Sussistenza - Esenzione - Condizioni - Accordo interno prevedente la gratuità della prestazione lavorativa.
Stato
decisa il 2004-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573707-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In relazione ai soci lavoratori di una società cooperativa, la società può ritenersi esonerata dall'obbligo di contribuzione che grava a suo carico in virtù del disposto dell'art. 2 del r.d. n. 1422 del 1924 soltanto nel caso in cui sussista un patto collettivo in base al quale i soci stessi si siano impegnati a prestare la propria attività lavorativa gratuitamente, e non se la mancata remunerazione dei soci, sia imputabile all'andamento della gestione economica che non consente un riparto degli utili.

Riferimenti normativi: Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)