Sez. 1, Sentenza n. 10849 del 05/12/1996 (Rv. 501050 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE | Mantenimento da parte di uno dei coniugi - Diritto al rimborso "pro quota" - Esercizio del diritto "iure proprio" da parte dell'altro coniuge - Ammissibilità - Interessi sul capitale del figlio minore - Spettanza al genitore esercente la potestà - Legittimazione del figlio divenuto maggiorenne ad agire per il pagamento di detti interessi maturati anteriormente - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE
Il coniuge che abbia integralmente adempiuto l'obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all'altro coniuge, è legittimato ad agire "iure proprio" nei confronti di quest'ultimo per il rimborso di detta quota, anche per il periodo anteriore alla domanda, atteso che l'obbligo di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione e che nell'indicato comportamento del genitore adempiente è ravvisabile un caso di gestione di affari, produttiva a carico dell'altro genitore degli effetti di cui all'art. 2031 cod. civ. Quanto agli interessi sul capitale del figlio minore, essi, come in genere i frutti dei beni del medesimo, spettano al genitore esercente la potestà, ai sensi dell'art. 324 cod. civ., sicché deve escludersi che il figlio, divenuto maggiorenne, sia legittimato ad agire per il pagamento dei suddetti interessi inerenti al periodo antecedente al raggiungimento della maggiore età.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 324, Cod. Civ. art. 2031
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)