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Sez. 1, Sentenza n. 7211 del 11/07/1990 (Rv. 468207 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE - MANTENIMENTO DA PARTE DI UNO DEI CONIUGI - DIRITTO AL RIMBORSO PRO QUOTA - SUSSISTENZA - PERIODO ANTERIORE ALLA DOMANDA GIUDIZIALE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1990-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468207-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE - MANTENIMENTO DA PARTE DI UNO DEI CONIUGI - DIRITTO AL RIMBORSO PRO QUOTA - SUSSISTENZA - PERIODO ANTERIORE ALLA DOMANDA GIUDIZIALE - ESTENSIONE.*

Il coniuge che abbia integralmente adempiuto l'Obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all'altro coniuge, è legittimato ad agire iure proprio nei confronti di quest'ultimo per il rimborso di detta quota, anche per il periodo anteriore alla domanda, atteso che l'Obbligo di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione e che nell'indicato comportamento del genitore adempiente è ravvisabile un caso di gestione di affari, produttiva a carico dell'altro genitore degli effetti di cui all'art. 2031 cod. civ.. (Conf 2199/90, mass n 465988; (Conf 3660/84, mass n 435659; (Conf 1687/83, mass n 426546).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)