Sez. 2, Sentenza n. 7528 del 27/03/2007 (Rv. 596919 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Notificazione dell'atto di integrazione oltre il termine perentorio - Inadempimento nei confronti di alcuna delle parti - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Sanatoria - Ammissibilità - Esclusione - Cause determinanti l'inosservanza del termine per la notificazione - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
Il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, fissato ex art. 331, cod.proc.civ., è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, anche nel caso di inadempimento parziale dell'ordine di integrazione, sicchè la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione. (Nella specie, nel dichiarare inammissibile il ricorso, la S.C. ha ritenuto che l'ordine di integrazione era legittimo, ancorchè dato nei confronti di una parte già defunta ma di cui non risultava la morte ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., non essendo rilevante in contrario la deduzione, rimasta priva di prova, che eredi del "de cuius" fossero soltanto altri litisconsorti già costituiti in giudizio e considerando infine il fatto che non risultava andata a buon fine neppure la notificazione nei confronti di un altro litisconsorte vivente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)