diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4861 del 07/03/2006 (Rv. 589281 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Notificazione dell'atto di integrazione oltre il termine perentorio assegnato dal giudice - Inadempimento - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Sanatoria - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589281-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

Il termine assegnato ex art. 331 cod. proc. civ. per l'integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione (nella specie in appello) è perentorio e il mancato rispetto di esso, da rilevarsi d'ufficio indipendentemente dalle eccezioni o difese della controparte e non sanabile neppure dalla tardiva costituzione di quest'ultima, non può essere prorogato, neppure sull'accordo delle parti, per l'espresso divieto fattone dall'art. 153 cod. proc. civ., sì che l'eventuale proroga concessa dal giudice sarebbe affetta da nullità anch'essa rilevabile d'ufficio. (Nella fattispecie la S.C. ha altresì ritenuto inammissibile, per genericità, la deduzione del ricorrente di non aver potuto, senza sua colpa, provvedere tempestivamente all'integrazione del contraddittorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)