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Sez. 3, Sentenza n. 24762 del 28/11/2007 (Rv. 600478 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di parte contumace deceduta - Termine - Inosservanza - Istanza di rimessione in termini - Omessa valutazione dell'istanza da parte del giudice - Conseguenze - Violazione dell'art. 184 bis cod. proc. civ. - Ravvisabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600478-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

In relazione a giudizio d'appello introdotto con ricorso (nella specie, controversia agraria soggetta al rito del lavoro), il giudice - che abbia assegnato un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di convenuto rimasto contumace in primo grado ed al quale la notificazione del ricorso in appello non abbia potuto essere eseguita per essere deceduto - viola l'art. 184 bis cod. proc. civ. se non prenda in considerazione l'istanza con la quale l'appellante, richiedendo di essere rimesso in termini, allega l'impossibilità, a lui non imputabile, di eseguire nel termine assegnato la notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto per essere risultato che il destinatario della notifica era deceduto da oltre un anno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)