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Sez. 2, Sentenza n. 22411 del 29/11/2004 (Rv. 578463 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Notificazione dell'atto di integrazione oltre il termine perentorio - Inadempimento nei confronti di alcuna delle parti - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Sanatoria - Ammissibilità - Esclusione - Cause determinanti l'inosservanza del termine per la notificazione - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578463-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

Il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, fissato ex art. 331, cod.proc.civ., è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile neppure dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, anche nel caso di inadempimento parziale dell'ordine di integrazione, sicchè la sua violazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione. Inoltre, poichè la sanzione è stabilita per ragioni d'ordine pubblico processuale, ed il codice di rito non prevede la prorogabilità del termine perentorio, essa risulta inapplicabile soltanto nel caso in cui appositi provvedimenti legislativi accordino espresse deroghe, in considerazione di situazioni particolari, dovendo escludersi, in linea generale, che possa ad essa derogarsi qualora la parte offra la prova di non essere stata in grado di rispettare il termine per fatti ad essa non imputabili nè per colpa nè per dolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)