Sez. L, Sentenza n. 11235 del 21/11/1990 (Rv. 469846 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - CONSEGNA DEL PLICO - AL PORTIERE - LICEITÀ - AL CUSTODE - EQUIPARABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - CONSEGNA DEL PLICO - AL PORTIERE - LICEITÀ - AL CUSTODE - EQUIPARABILITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, la consegna del plico - ove non sia possibile personalmente al destinatario - va effettuata alle altre persone indicate gradatamente dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982, tra cui il portiere, senza che a quest'ultimo possa equipararsi per tale incombente colui che si definisca genericamente custode, attesa la diversità delle mansioni quale addetto alla salvaguardia dell'immobile e non già, almeno in via normale e salvo prova contraria, anche alla ricezione e distribuzione della corrispondenza. (V 2486/82, mass n 420356).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)