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Sez. 1, Sentenza n. 9025 del 12/09/1997 (Rv. 507878 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Consegna del plico - Al portiere - Liceità - Al custode - Equiparabilità - Esclusione - Comunicazione di provvedimenti delle Commissioni Tributarie - Principi applicabili.
Stato
decisa il 1997-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507878-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, la consegna del plico - ove non sia possibile personalmente al destinatario - va effettuata alle altre persone indicate gradatamente dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982, tra cui il portiere, senza che a quest'ultimo possa equipararsi per tale incombente colui che si definisca genericamente custode, attesa la diversità delle mansioni quale addetto alla salvaguardia dell'immobile e non già, almeno in via normale e salvo prova contraria, anche alla ricezione e distribuzione della corrispondenza. Tale principio è applicabile anche alla comunicazione da parte della segreteria di provvedimenti delle Commissioni Tributarie effettuata mediante spedizione in plico raccomandato con avviso di ricevimento, atteso che, non essendovi previsioni specifiche relative al procedimento tributario, deve farsi riferimento alle regole generali in tema di comunicazione e notificazione degli atti giudiziari.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)