Sez. 2, Sentenza n. 2288 del 19/03/1996 (Rv. 496427 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Notificazione ad un ente di fatto - Consegna del piego al custode dello stabile in cui ha sede il notificando - Validità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
Per il disposto dell'art. 7 della Legge 20 novembre 1982 n. 890, nelle notificazioni eseguite a mezzo posta, il recapito può essere fatto al portiere dello stabile ovvero a persona che vincolata da rapporto di lavoro continuativo è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. Pertanto, è valida la notificazione ad un ente di fatto, quando il piego sia stato consegnato al custode dello stabile in cui si trova la sede del notificando.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)