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Sez. 2, Sentenza n. 2288 del 19/03/1996 (Rv. 496427 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Notificazione ad un ente di fatto - Consegna del piego al custode dello stabile in cui ha sede il notificando - Validità.
Stato
decisa il 1996-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496427-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

Per il disposto dell'art. 7 della Legge 20 novembre 1982 n. 890, nelle notificazioni eseguite a mezzo posta, il recapito può essere fatto al portiere dello stabile ovvero a persona che vincolata da rapporto di lavoro continuativo è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. Pertanto, è valida la notificazione ad un ente di fatto, quando il piego sia stato consegnato al custode dello stabile in cui si trova la sede del notificando.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)