Sez. U, Sentenza n. 2099 del 25/03/1986 (Rv. 445292 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - COMPORTAMENTI ANTISINDACALE DI UN'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO - CARATTERE PLURIOFFENSIVO DEL COMPORTAMENTO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - COMPORTAMENTI ANTISINDACALE DI UN'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO - CARATTERE PLURIOFFENSIVO DEL COMPORTAMENTO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La controversia promossa da associazioni sindacali, per denunciare un comportamento antisindacale di un'amministrazione dello stato, o di un ente pubblico non economico, in qualità di datore di lavoro, esula dalla giurisdizione del giudice ordinario e spetta a quella esclusiva del giudice amministrativo, qualora il suddetto comportamento non leda interessi propri ed esclusivi del Sindacato (cosiddetti diritti sindacali in senso stretto), ma abbia un carattere plurioffensivo, nel senso che interferisca nella sfera giuridica del Sindacato attraverso la lesione di posizioni soggettive del singolo lavoratore (nella specie, trattandosi del trasferimento di un dipendente, rappresentante sindacale, senza il preventivo nulla-osta dell'associazione di appartenenza), atteso che, in tale ipotesi, la controversia medesima riguarda diritti oggettivamente attinenti al rapporto di pubblico impiego. (V 4386/84, mass n 436293).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)