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Sez. 3, Sentenza n. 15936 del 13/11/2002 (Rv. 558457 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Eccezione di prescrizione - Proposizione in appello nel vigore del testo previgente dell'art. 345 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558457-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

In riferimento ad un procedimento pendente alla data del 30 aprile 1995 - per il quale trovano applicazione le disposizioni degli artt. 183, 184 e 345 cod. proc. civ. nel testo vigente anteriormente alla "novella" di cui alla legge n.353 del 1990, l'eccezione di prescrizione, costituente, di per sè, eccezione in senso proprio in quanto volta unicamente a provocare il rigetto della domanda avversaria, può essere dedotta per la prima volta in appello, poiché in base alla normativa previgente la deducibilità di nuove eccezioni in appello è ammissibile fino al momento della precisazione delle conclusioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2938, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)