Sez. L, Sentenza n. 833 del 28/01/1987 (Rv. 450517 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
L'interpretazione delle Disposizioni collettive di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile, in Sede di legittimità, per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza, interpretando il C.C.n.L. 31 maggio 1975 per le società di navigazione di preminente interesse nazionale, aveva incluso fra le "indennità fisse" - ritenendolo quindi computabile in particolare nella retribuzione per ferie - il compenso forfettizzato o predeterminato per lavoro straordinario. La suprema Corte ha censurato tale interpretazione, osservando che essa non aveva considerato, quale comportamento posteriore delle parti, la premessa del successivo contratto del 1978). (Conf 4853/86, mass n 447552; (Conf 4013/85, mass n 441534).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 31/05/1975
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)