Sez. L, Sentenza n. 276 del 15/01/1987 (Rv. 450022 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - RENDITA - DIRITTO E RENDITA - CONTROVERSIA RELATIVA - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - RENDITA - DIRITTO E RENDITA - CONTROVERSIA RELATIVA - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO.*
In tema di ripartizione dell'Onere della prova ai fini del riconoscimento del diritto a rendita da malattia professionale, il lavoratore è tenuto a dimostrare le circostanze dell'affezione da infermità rientrante fra le specifiche tecnopatie previste dalla tabella e dell'avvenuta esposizione al rischio relativo, operando soltanto all'esito positivo di tale prova la presunzione dell'esistenza del nesso causale tra la lavorazione espletata e l'infermità contratta. (V 6152/84, mass n 437798; (Conf 4136/85, mass n 441660; (Conf 2908/84, mass n 434959).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)