diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 167 del 10/01/1979 (Rv. 396236 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CATEGORIA DEI FUNZIONARI DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA E DEL BANCO DI SARDEGNA - REQUISITI - DIFETTO DI INVESTITURA FORMALE - DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1979-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396236-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CATEGORIA DEI FUNZIONARI DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA E DEL BANCO DI SARDEGNA - REQUISITI - DIFETTO DI INVESTITURA FORMALE - DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - OGGETTO.*

I contratti collettivi nazionali di lavoro 30 novembre 1970 (art 1, ultimo comma) e 18 febbraio 1974 (art 3) per i funzionari delle aziende di credito e finanziarie, stabiliscono che, presso il monte dei Paschi di Siena ed il Banco di Sardegna, l'appartenenza alla categoria dei funzionari - intermedia tra quelle di dirigenti e impiegati di prima categoria - si desume o da una investitura formale prevista dall'art 1, comma primo n 2 del CCNL del 1970 e dall'art 2 n 2 del CCNL del 1974 o dallo svolgimento di mansioni che comportano la facolta di firme, quale manifestazione di un potere di rappresentanza di tali aziende verso i terzi esercitato in via generale e continuativo (con esclusione, peraltro, degli Atti elencati nel penultimo comma dell'art 1 del contratto del 1970 e nell'ultimo comma dell'art 2 del contratto del 1974) ovvero la preposizione ad un'Agenzia di citta o ad una filiale, avente quest'ultima, un determinato organico di personale. Pertanto in difetto di una investitura formale, il dipendente di tali aziende per ottenere la qualifica di funzionario, deve provare di avere svolto le mansioni innanzi specificate, senza poter pretendere di essere assegnato ad una categoria o qualifica superiore mediante una comparazione delle mansioni da lui in concreto esercitate con quelle attribuite ad altri lavoratori dal datore di lavoro, allo esito di una valutazione discrezionale delle loro attitudini professionali e nell'Esercizio di un potere a lui espressamente riservato da una disposizione di legge (o di altra a questa assimilabile) ovvero da una specifica pattuizione di contrattazione collettiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Contr. Coll. 30/11/1970 num. 1, Contr. Coll. 18/02/1974 num. 2, Contr. Coll. 18/02/1974 num. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)