Sez. 3, Sentenza n. 1505 del 22/05/1973 (Rv. 364263 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - LITISCONSORZIO DEL CREDITORE ISTANTE E DELL'ESECUTATO - NECESSITA - MANCANZA DELL'ESECUTATO - RILEVABILITA EX NOVO IN CASSAZIONE - NULLITA DEL GIUDIZIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - LITISCONSORZIO DEL CREDITORE ISTANTE E DELL'ESECUTATO - NECESSITA - MANCANZA DELL'ESECUTATO - RILEVABILITA EX NOVO IN CASSAZIONE - NULLITA DEL GIUDIZIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*
Nel giudizio di opposizione proposto ai sensi dell'art 619 cod proc civ da un terzo il quale pretenda di avere la proprieta o altro diritto reale sui beni pignorati, sono litisconsorti necessari, oltre al creditore procedente, il debitore esecutato, nei cui confronti deve stabilirsi a chi appartenga la proprieta dei beni oggetto dell'esecuzione o la sussistenza di un diritto reale del terzo sugli stessi. La mancata partecipazione al giudizio del debitore esecutato puo essere rilevata in ogni stato e grado del processo, e, quindi, anche per la prima volta in Cassazione, ed importa nullita del giudizio e delle sentenze in esso pronunziate e la necessita che la causa sia rinviata, a norma degli artt 383, comma terzo e 354 cod proc civ, al giudice di primo grado, perche si provveda all'integrazione del contraddittorio. (V 3594/71, mass n 355299; 1323/71, mass n 351531; (V 421/71, mass n 350024).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)