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Sez. 1, Sentenza n. 3261 del 16/04/1997 (Rv. 503714 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimenti dichiarativi della sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. - Ammissibilità del regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. nella riformulazione di cui all'art. 6 legge 353 del 1990 - Provvedimenti di diniego della sospensione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503714-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'art. 42 cod. proc. civ., nella riformulazione di cui all'art. 6 della legge 26 novembre 1990 n. 353, ove contempla il regolamento di competenza contro il provvedimento che dichiari la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., integra un'eccezionale deroga al principio della non impugnabilità dei provvedimenti di tipo ordinatorio (modificabili e rivedibili), e, pertanto, non è estensibile alla diversa ipotesi del diniego di detta sospensione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)