Sez. L, Sentenza n. 7435 del 01/06/2001 (Rv. 547169 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimenti dichiarativi della sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. - Ammissibilità del regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. nella riformulazione di cui all'art. 6 legge n. 353 del 1990 - Provvedimenti di sospensione ex art. 412 bis cod. proc. civ. - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
L'art. 42 cod. proc. civ., nel testo riformulato dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nel contemplare il regolamento di competenza contro il provvedimento dichiarativo della sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., integra una eccezionale deroga al principio della non impugnabilità dei provvedimenti di tipo ordinatorio, e, pertanto, non è estensibile alle ipotesi diverse da quella della sospensione necessaria di cui al predetto art. 295 cod. proc. civ. Pertanto, l'istituto del regolamento di competenza non può essere applicato neanche con riferimento ai provvedimenti di sospensione del giudizio ex art. 412 bis del codice di rito per l'esperimento del tentativo extragiudiziale obbligatorio di conciliazione, non potendosi ravvisare identità strutturale tra detta ipotesi di sospensione e quella di cui all'art. 295 cod. proc. civ., in quanto la prima, a differenza della seconda, è un evento di durata temporalmente definita. Inoltre, l'art. 412 bis esplicitamente dispone (ultimo comma) che il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali di urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo II del libro IV (ultimo comma). Per le stesse ragioni è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 cod. proc. civ. nella parte in cui non estende la esperibilità del regolamento di competenza alle ipotesi di sospensione ex art. 412 bis cod. proc. civ. sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alla sospensione ex art. 295 del codice di rito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 412 bis CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)