Sez. 3, Sentenza n. 898 del 02/02/1996 (Rv. 495674 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Giudizi iniziati successivamente al 1 gennaio 1993 - Provvedimenti che dichiarano la sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. - Ammissibilità del regolamento di competenza - Provvedimenti che la negano - Inammissibilità -.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
L'art. 42 cod. proc. civ., come sostituito dall'art.6 della legge 26 novembre 1990, n.353, applicabile ai giudizi iniziati successivamente al 1 gennaio 1993, conformemente a quanto previsto dall'art. 92 della stessa legge come modificato dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1992 n.477, consente, alla stregua del suo tenore letterale, di esperire il regolamento di competenza contro i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 stesso codice, mentre non prevede analoga possibilità avverso quelli che la sospensione negano.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 92 CORTE COST., Legge 04/12/1992 num. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)