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Sez. 1, Ordinanza n. 13126 del 08/09/2003 (Rv. 566662 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza che nega la sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566662-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 dello stesso codice, essendo ciò escluso dalla formulazione letterale di quest'ultima norma, dalla "ratio" di essa (di assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione della controversia, per i pregiudizievoli effetti sul diritto di azione costituzionalmente garantito), dall'impossibilità di accedere ad una interpretazione analogica della norma, dato il suo carattere eccezionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)