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Sez. 3, Sentenza n. 4068 del 08/07/1982 (Rv. 422041 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - TRATTAZIONE E DECISIONE DI CONTROVERSIA AGRARIA CON IL RITO ORDINARIO, NONOSTANTE LA SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - APPELLO - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1982-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422041-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - TRATTAZIONE E DECISIONE DI CONTROVERSIA AGRARIA CON IL RITO ORDINARIO, NONOSTANTE LA SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - APPELLO - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Qualora il processo di primo grado, con riguardo a controversia agraria, sia stato trattato e deciso con il rito ordinario, nonostante l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n. 533, che estende il nuovo rito del lavoro alle cause in tema di rapporti agrari, l'appello resta soggetto alle forme ordinarie, a prescindere dal dovere del giudice di secondo grado di disporre il cambiamento del rito, e, pertanto, va proposto, anziché con ricorso, con citazione ad udienza fissa, nel termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ., senza che sia necessario, al fine della tempestività dell'impugnazione stessa, i deposito dell'atto in cancelleria nel medesimo termine. (V 2654/81, mass n 413437; (Conf 1886/81, mass n 412572; (Conf 398/81, mass n 410866; (Conf 6433/80, mass n 410198).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)