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Sez. 4, Sentenza n. 10584 del 20/09/1988 Ud. (dep. 28/10/1988) Rv. 179578 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - PROFILI DI COLPA EX ART. 2087 COD. CIV. - CARATTERE GENERALE E SUSSIDIARIO DELLA NORMA - RAVVISABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179578-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - PROFILI DI COLPA EX ART. 2087 COD. CIV. - CARATTERE GENERALE E SUSSIDIARIO DELLA NORMA - RAVVISABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Ai fini della tutela della integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, la disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., la quale fa Obbligo all'imprenditore di ""adottare nello Esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie..."" al conseguimento del predetto scopo, ha carattere generale e sussidiario, rispetto alla specifica normativa antinfortunistica. Pertanto, la espressione "inosservanza delle norme che disciplinano la prevenzione degli infortuni" deve ritenersi pertinente ed idonea a consentire una valida contestazione del profilo di colpa rapportabile alla (assunta) violazione di detta disposizione, sempreché sussista una relazione causale tra la contestata violazione e l'attività imprenditoriale. (nel caso di specie, è stato ritenuto che l'avere adibito un funzionario (di banca) all'esecuzione di operazione spettante a dipendente di altro livello ed in sostituzione di costui, assente, nel corso della quale l'incaricato subì danni alla persona per carenza di presidi individuali, fosse eziologicamente rapportabile allo scopo (speculativo) proprio dell'impresa). (V mass n 150228; (V mass n 154160; (Conf mass n 172166; (Conf mass n 174005).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)