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Sez. L, Sentenza n. 1480 del 09/03/1982 (Rv. 419299 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - DISAPPLICAZIONE DELLE NORME INCOSTITUZIONALI - IN TUTTI I GIUDIZI PENDENTI - LIMITI - RAPPORTI DEFINITI ED ESAURITI - SITUAZIONI DI FATTO ANTERIORI - ESTENSIONE DEGLI EFFETTI.*
Stato
decisa il 1982-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419299-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - DISAPPLICAZIONE DELLE NORME INCOSTITUZIONALI - IN TUTTI I GIUDIZI PENDENTI - LIMITI - RAPPORTI DEFINITI ED ESAURITI - SITUAZIONI DI FATTO ANTERIORI - ESTENSIONE DEGLI EFFETTI.*

Una disposizione di legge, di cui sia stata dichiarata la illegittimità costituzionale, cessa di avere efficacia e deve essere disapplicata, anche d'ufficio, dal giorno successivo alla pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale, della decisione della Corte costituzionale, rispetto a tutti i rapporti per i quali penda una controversia giudiziaria, inclusi quelli precostituiti, salvo che si siano determinate situazioni giuridiche ormai esaurite, consolidate ed intangibili, suscettibili, come tali, di essere diversamente regolate, prescindendo dalla norma dichiarata incostituzionale, come si verifica nel caso di rapporti già definiti anteriormente alla pronunzia di illegittimità costituzionale, per effetto di giudicato, o di Atti amministrativi non più impugnabili o di Atti negoziali, dei quali siano interamente esauriti gli effetti e che siano rilevanti sul piano sostanziale o processuale, nonostante l'inefficacia della norma dichiarata incostituzionale. (Conf 2984/77, mass n 386535, prima parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)