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Sez. 1, Sentenza n. 6717 del 10/12/1988 (Rv. 460983 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - RITARDO NEL PAGAMENTO - RESPONSABILITÀ DELL'ENEL - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460983-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - RITARDO NEL PAGAMENTO - RESPONSABILITÀ DELL'ENEL - CONDIZIONI.*

In tema di nazionalizzazione di imprese elettriche, il mancato pagamento dell'indennizzo nei termini all'uopo fissati (nella specie, dalla legge 1 luglio 1966 n. 509, trattandosi di azienda elettrica minore) determina la Costituzione in mora dell'ENEL e la sua responsabilità verso il creditore, secondo la previsione dell'art. 1224 cod. civ., indipendentemente dal fatto che il debito non sia stato ancora liquidato, vertendosi in ipotesi in cui le attività liquidatorie sono a carico del debitore medesimo. La suddetta responsabilità, peraltro, resta esclusa ove l'ente fornisca la prova dell'assenza della propria colpa, per essere il ritardo determinato dai tempi occorrenti per le procedure di liquidazione di spesa, tempestivamente da esso attivate, ovvero addebitabile allo stesso creditore, per la sua inottemperanza all'Obbligo di consegnare l'azienda ad altra ragione. (V 1/85, mass n 438208; (V 5406/82, mass n 423169).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)