Sez. 1, Sentenza n. 14202 del 28/07/2004 (Rv. 575009 - 01)
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO | Ritardo nel pagamento - Responsabilità dell'ENEL - Condizioni - Infondata contestazione da parte del debitore della stima compiuta dall'UTE - "Mora debendi" - Configurabilità.
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO
In tema di nazionalizzazione di imprese elettriche, il mancato pagamento dell'indennizzo nei termini all'uopo fissati (nella specie, dal combinato disposto dell'art. 6, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e dell'art. 6, primo comma, del d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342) determina la costituzione in mora dell'ENEL e la sua responsabilità verso il creditore, secondo la previsione dell'art. 1224 cod. civ., indipendentemente dal fatto che il debito non sia stato ancora liquidato, vertendosi in ipotesi in cui le attività liquidatorie sono a carico del debitore medesimo, salvo che la colpa di quest'ultimo sia esclusa dalla prova contraria, come nel caso in cui il ritardo nella liquidazione sia imputabile all'ufficio tecnico erariale (UTE), al quale detto compito è attribuito dalla legge. Ne consegue che ove l'UTE abbia provveduto alla stima, la mancata accettazione di questa valutazione da parte dell'ENEL non può valere ad escludere la "mora debendi", se non nella misura in cui l'opposizione a quella stima risulti fondata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 6 CORTE COST., DPR 18/03/1965 num. 342 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)