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Sez. U, Sentenza n. 1 del 04/01/1985 (Rv. 438208 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - MANCATO PAGAMENTO NEI TERMINI - CONSEGUENZE - RESPONSABILITÀ DELL'ENEL VERSO IL CREDITORE - PROVA CONTRARIA DELLA COLPA DELL'ENTE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1985-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438208-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - MANCATO PAGAMENTO NEI TERMINI - CONSEGUENZE - RESPONSABILITÀ DELL'ENEL VERSO IL CREDITORE - PROVA CONTRARIA DELLA COLPA DELL'ENTE - PRESUPPOSTI.*

In tema di nazionalizzazione di imprese elettriche, il mancato pagamento dell'indennizzo nei termini all'uopo fissati (nella specie, dalla legge 1 luglio 1966 n. 509, trattandosi di azienda elettrica minore), determina la Costituzione in mora dell'ENEL e la sua responsabilità verso il creditore, secondo la previsione dell'art. 1224 cod. civ., indipendentemente dal fatto che il debito non sia stato ancora liquidato, vertendosi in ipotesi in cui le attività liquidatorie sono a carico del debitore medesimo. La suddetta responsabilità, peraltro, resta esclusa ove l'ente fornisca la prova contraria della propria colpa, come quando dimostri che la mancata emissione del titolo, prima della scadenza, è stata determinata dai tempi occorrenti per le procedure di liquidazione di spesa, tempestivamente da esso attivate, ovvero sia stata provocata da fatto del creditore, ravvisabile anche nella sua inottemperanza all'Obbligo di consegnare l'azienda (la quale rende imputabile al creditore stesso il ritardato pagamento, indipendentemente dagli strumenti giudiziari di cui l'ENEL possa avvalersi per ottenere detta consegna). (V 5406/82, mass n 423169).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 CORTE COST., DPR 04/02/1963 num. 36 art. 2 CORTE COST., Legge 01/07/1966 num. 509

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)