Sez. 3, Sentenza n. 9622 del 15/11/1994 (Rv. 488611 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA | Condizioni - Permanenza del conduttore nell'immobile dopo la scadenza del termine - Insufficienza - Comportamento univoco delle parti comprovante la volontà di rinnovare il contratto - Necessità - Fattispecie - Permanenza nell'immobile del conduttore dovuta a proroga legale - Rilevanza ai fini della rinnovazione tacita - Esclusione.
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA
La rinnovazione tacita della locazione che si concreta nella conclusione di un nuovo contratto non si può desumere dal solo fatto della permanenza del locatario nell'immobile oltre la scadenza del termine, ma scaturisce dalla volontà delle parti di rinnovare il contratto, desunta da un comportamento univoco secondo l'apprezzamento del giudice di merito (nella specie la decisione di merito, confermata dalla S.C., aveva escluso la rinnovazione tacita in quanto la permanenza nell'immobile da parte del conduttore era dovuta dalla proroga legale di cui alla legge 118 del 5 aprile 1985, poi dichiarata illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 1986).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Decreto Legge 08/02/1985 num. 12 art. 1 com. 9 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)