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Sez. 3, Sentenza n. 15849 del 15/12/2000 (Rv. 542680 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Mediatore non iscritto nel ruolo degli agenti "ex lege" 39/89 - Contratto di mediazione - Nullità - Conseguenze - Restituzione della provvigione percepita - Necessità - Soggetto legittimato all'istanza di restituzione - Terzo adempiente a diverso titolo l'obbligazione di pagamento della provvigione - Legittimazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542680-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE

Dopo l'entrata in vigore della legge n. 39 del 1989, che disciplina la professione di mediatore (ed il cui art. 6 dispone che hanno diritto alla provvigione solo coloro che sono iscritti nei ruoli degli agenti di affari in mediazione), il contratto di mediazione stipulato con soggetti non iscritti negli appositi ruoli è affetto da nullità per contrarietà a norma imperativa, con conseguente obbligo, per il soggetto non iscritto, di restituzione della provvigione percepita. Tale obbligo di restituzione può essere, poi, legittimamente invocato da chiunque vi abbia interesse - e, pertanto, anche dal terzo che adempiuto a diverso titolo l'obbligazione di pagamento della provvigione - , alla luce dei principi generali in tema di azione di nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Legge 03/02/1989 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)