Sez. 3, Sentenza n. 3803 del 15/04/1998 (Rv. 514494 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Contratto anteriore alla legge 39 del 1989 - Mediatore non iscritto nel ruolo - Proposta per concludere l'affare, comunicata dopo l'entrata in vigore della predetta legge - Revoca dall'incarico, senza penalità - Legittimità.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
Per effetto dell'art. 6 legge 3 febbraio 1989 n. 39 è legittima la revoca dall'incarico, senza penalità, al mediatore non iscritto nel ruolo (e perciò a quest'ultimo non spetta alcuna provvigione) che abbia comunicato al mandante una proposta per concludere l'affare dopo l'entrata in vigore della predetta legge - e cioè, secondo i principi generali, dopo il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G. U. n. 33 del 9 febbraio 1989 - pur se il contratto di mediazione è stato stipulato anteriormente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Legge 03/02/1989 num. 39 art. 2, Legge 03/02/1989 num. 39 art. 5, Legge 03/02/1989 num. 39 art. 6 CORTE COST., DM Interno 21/12/1990 art. 5, Preleggi art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)