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Sez. 7 - , Ordinanza n. 700 del 12/09/2019 Cc. (dep. 13/01/2020) Rv. 277579 - 01

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Misura di prevenzione personale - Richiesta di riabilitazione - Provvedimento della corte di appello - Impugnazione esperibile - Opposizione.
Stato
decisa il 2019-09-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277579-01

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)

Il provvedimento con cui la corte di appello decide sull'istanza di riabilitazione all'esito di misura di prevenzione personale ex art.70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile mediante opposizione innanzi alla medesima corte. (In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato il ricorso presentato avverso detto provvedimento come opposizione ritrasmettendo conseguentemente gli atti al giudice "a quo").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 70, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)