Sez. 1, Sentenza n. 13342 del 25/02/2015 Cc. (dep. 30/03/2015) Rv. 263370 - 01
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Richiesta di riabilitazione - Declaratoria di inammissibilità del tribunale di sorveglianza - Rimedio esperibile - Opposizione - Ragioni - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
In tema di richiesta di riabilitazione, avverso il provvedimento reso dal tribunale di sorveglianza è prevista solo la facoltà di proporre opposizione innanzi al medesimo tribunale, anche quando trattasi di declaratoria di inammissibilità dell'istanza, con la conseguenza che quando è invece proposto ricorso per cassazione, lo stesso, in forza del principio di conservazione delle impugnazioni, deve essere qualificato come opposizione e gli atti vanno trasmessi al giudice competente. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riabilitazione, non è emessa a norma dell'art. 666, comma secondo, cod.proc.pen., ma risulta disposta nell'ambito del procedimento speciale previsto dall'art.667, comma quarto, cod.proc.pen., espressamente richiamato dall'art. 678, comma 1- bis, dello stesso codice).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 com. 1 n. 2, Cod. Pen. art. 178, Cod. Pen. art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)