Sez. 3, Sentenza n. 49317 del 27/10/2015 Cc. (dep. 15/12/2015) Rv. 265538 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Provvedimento emesso a seguito di udienza camerale anziché "de plano" - Rimedio esperibile - Opposizione - Ricorso per cassazione proposto in luogo dell'opposizione - Qualificazione come opposizione - Ammissibilità.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA
In tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente. (In motivazione la Corte ha precisato che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe privato della piena cognizione di "riesame" da parte del giudice dell'esecuzione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)