Sez. 3, Sentenza n. 9878 del 15/04/2008 (Rv. 602807 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Art. 2, primo comma, del d.l. n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006 - Abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari prevedenti la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime - Decorrenza - Individuazione - Dalla data di entrata in vigore della legge n. 248 - Efficacia di tali disposizioni in relazione a fatti verificatisi antecedentemente - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
L'art. 2, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime per le attività professionali e intellettuali "dalla data di entrata in vigore" della legge stessa; ne consegue che quelle disposizioni conservano piena efficacia in relazione a fatti verificatisi prima. (Nella specie la S.C. ha enunciato il riportato principio con riferimento ad attività professionale di notaio prestata nell'anno 2004).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)