Sez. L, Sentenza n. 4215 del 16/05/1990 (Rv. 467188 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - NUOVE INFERMITÀ - DEDUZIONE IN APPELLO E PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - NUOVE INFERMITÀ - DEDUZIONE IN APPELLO E PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Nelle controversie in materia d'Invalidità pensionabile, il dovere del giudice, ex art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ., di valutare, anche in grado d'appello, l'aggravamento della malattia e le nuove infermità sopravvenuti nel corso del procedimento sia amministrativo che giudiziario e l'ammissibilità in appello della produzione di documenti, in quanto prove non "costituende" ma "costituite", non escludono che l'accertamento e la valutazione di tali fatti - eventualmente mediante ricorso a nuove indagini tecniche - debbano avvenire, nel giudizio di appello, nell'osservanza del principio del contraddittorio e delle regole stabilite dagli artt. 437 e 441 cod. proc. civ.. (V 1183/88, mass n 457404; (Conf 874/85, mass n 439057).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)