Sez. 2, Sentenza n. 19586 del 10/09/2009 (Rv. 609378 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Violazioni del codice della strada - Veicolo con cronotachigrafo non funzionante - Colpa del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose - Configurabilità - Condizioni.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
In relazione alla fattispecie prevista dall'art. 179 del codice della strada, che sanziona il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose il quale mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo non funzionante, la circostanza che il cronotachigrafo non sia stato manomesso e che il guasto sia dovuto al caso fortuito non è sufficiente a dimostrare l'assenza della colpa, ben potendo sussistere l'elemento psicologico dell'illecito per il solo fatto che il conducente, pur essendo o dovendo essere consapevole dell'avaria facendo uso dell'ordinaria diligenza, abbia ugualmente deciso di mettersi alla guida del mezzo.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 179, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)