Sez. 1, Sentenza n. 3144 del 14/02/2006 (Rv. 590757 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ | Veicolo circolante con cronotachigrafo non funzionante - Corrispondente sanzione - Responsabilità del proprietario e del conducente del veicolo - Contenuto.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ
In tema di messa in circolazione di veicoli provvisti di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, il proprietario del veicolo è tenuto, a norma dell'art. 179, comma terzo, cod. strad., al controllo dell'esatto funzionamento del menzionato apparecchio misuratore della velocità al momento dell'immissione del mezzo sulla strada pubblica, e dell'inserimento del foglio di registrazione, verifica cui è tenuto altresì il conducente del mezzo, al quale è addebitabile la violazione della disposizione del comma secondo del predetto art. 179 nella ipotesi di circolazione alla guida di veicolo con cronotachigrafo non funzionante.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 179
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)