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Sez. 2, Sentenza n. 10223 del 29/11/1994 (Rv. 488922 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO) | Inesatta indicazione del nome del convenuto nella parte dell'atto relativo alla "vocatio in iudicium" - Validità della citazione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488922-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO)

Non pregiudica la validità di un atto di citazione l'inesatta indicazione del nome del soggetto convenuto nella parte dell'atto relativa alla "vocatio in iudicium", se il complessivo contenuto dell'atto e la sua notificazione all'effettivo convenuto rendano evidente che è intervenuto un mero errore materiale (nella specie il giudice di merito aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di vari fratelli di un soggetto già presente in causa e in uno degli atti di chiamata in causa era stato erroneamente riportato nella "vocatio in ius" il nome del fratello già costituito; allo stesso atto, però, era stata allegata l'ordinanza a cui era stata prestata ottemperanza, contenente la specifica indicazione dei soggetti a cui doveva estendersi il contraddittorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)