Sez. 2, Sentenza n. 15793 del 11/11/2002 (Rv. 558384 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Di parte convenuta - Erroneità - Inammissibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie in materia di società.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI
Il requisito dell'indicazione delle parti, richiesto dall'art. 366, n. 1, cod. proc. civ. a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, deve intendersi nel senso proprio della norma generale dettata dall'art. 163 n. 2, stesso codice, per l'atto di citazione e, pertanto, l'errore inficiante l'indicazione della parte contro cui l'impugnazione è rivolta non incide sulla validità del ricorso, quando dal contesto di questo e dal riferimento agli atti dei precedenti giudizi sia agevole identificare con certezza tale parte; pertanto, l'inesatta indicazione della sede di una società, è irrilevante, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, quando questa non incide sulla sua identificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)