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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15414 del 21/06/2017 (Rv. 645068 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione proposto da società diversa da quella che è stata parte del giudizio di merito - Allegazione della sua derivazione da società preesistente - Prova della trasformazione, fusione o incorporazione societaria - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2017-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645068-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE

In tema di impugnazione per cassazione, al fine di evitare l'inammissibilità del ricorso, il soggetto che non è stato parte del giudizio di merito deve allegare la propria "legitimatio ad causam", e fornire la dimostrazione di essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa; pertanto, ove ricorrente sia una società che assuma di derivare, per fusione o trasformazione, da altra società che aveva partecipato al giudizio, questa deve fornire la dimostrazione della sua derivazione dalla società preesistente, e tale prova è consentita anche nel giudizio di legittimità, mediante produzione documentale, da effettuarsi nei modi di cui all'art. 372 c.p.c., qualora la relativa questione sia stata sollevata per la prima volta in tale sede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)