Sez. L, Sentenza n. 17681 del 14/08/2007 (Rv. 599935 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Ricorso per cassazione proposto da società di persone diverse da quella parte del giudizio di secondo grado - Autodichiarazione della derivazione dalla precedente società - Difetto di prova della trasformazione - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA
In tema di impugnazione per cassazione, al fine dell'ammissibilità del ricorso proposto da soggetto che non è stato parte del giudizio di merito, questi deve allegare la propria "legitimatio ad causam" e fornirne la dimostrazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa. Così, ove ricorrente sia una società che assuma di derivare, per fusione o trasformazione, da altra società che aveva partecipato al giudizio, questa deve dare la dimostrazione della sua derivazione dalla società preesistente. Tale dimostrazione è consentita anche in sede di legittimità e può fornirsi mediante rituale deposito e comunicazione alla parte avversaria di copia degli atti relativi al procedimento di trasformazione o fusione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)