diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5530 del 20/06/1997 (Rv. 505325 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno morale soggettivo - Nozione - Transeunte turbamento psicologico - Natura - Di danno - conseguenza - Risarcibilità - Presupposto - Derivazione dalla menomazione dell'integrità fisica dell'offeso o da altro tipo di evento produttivo di danno patrimoniale - Necessità - Conseguenze - Immissione nell'ambiente di sostanza altamente tossica (diossina) configurante il reato di disastro colposo - Necessità di periodici controlli sanitari sulle persone coinvolte nel disastro e conseguenti limitazioni nella libertà d'azione e di vita - Turbamento psichico conseguenziale - Risarcibilità in via autonoma come danno morale - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505325-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Il danno morale soggettivo inteso quale transeunte turbamento psicologico è - anche in base ai principi affermati dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 184 del 1986 e n. 37 del 1994 - al pari del danno patrimoniale in senso stretto, danno - conseguenza, risarcibile solo ove derivi dalla menomazione dell'integrità fisica dell'offeso o da altro tipo di evento produttivo di danno patrimoniale. Pertanto nel caso di compromissione anche grave della salubrità dell'ambiente, derivante da immissioni di una sostanza altamente tossica (nella specie: diossina) a seguito di disastro colposo, il turbamento psichico subito dalla generalità delle persone costrette a sottoporsi a periodici controlli sanitari a seguito dell'esposizione a quantità imprecisate della detta sostanza, con conseguente limitazione della propria libertà di azione e di vita, non è risarcibile in via autonoma quale danno morale sopportato in eguale misura da ciascuno dei soggetti coinvolti nel disastro, ove non costituisca conseguenza della menomazione specificamente subita da ciascuno di essi nella propria integrità psico - fisica.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)