Sez. 1, Sentenza n. 20110 del 18/09/2006 (Rv. 592118 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ | Veicolo circolante con cronotachigrafo non funzionante - Responsabilità del proprietario del veicolo - Contenuto.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ
Il proprietario del veicolo è responsabile della messa in circolazione di veicoli sprovvisti di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione (art. 8 della legge n. 132 del 1987), essendo tenuto al controllo dell'esatto funzionamento del menzionato apparecchio misuratore della velocità al momento dell'immissione del mezzo sulla strada pubblica e non essendo esonerato dalla corrispondente sanzione per il solo fatto di avere fornito i fogli di misurazione al conducente e di avergli comunicato, anche ripetutamente, la necessità di inserire gli stessi nel cronotachigrafo per farlo funzionare.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/02/1987 num. 16 art. 8, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 30/03/1987 num. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)