Sez. 1, Sentenza n. 9918 del 20/07/2001 (Rv. 548356 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ | Cronotachigrafo - Mancato funzionamento per omesso inserimento dei fogli - Corrispondente sanzione - Responsabilità del proprietario del veicolo - Contenuto.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ
In tema di messa in circolazione di veicoli provvisti di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione (art. 8 della legge n. 132 del 1987), il proprietario del veicolo è tenuto al controllo dell'esatto funzionamento del menzionato apparecchio misuratore della velocità al momento dell'immissione del mezzo sulla strada pubblica e non è esonerato dalla corrispondete sanzione per il solo fatto di avere fornito i fogli di misurazione al conducente e di avergli comunicato, anche ripetutamente, la necessità di inserire gli stessi nel cronotachigrafo per farlo funzionare.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/02/1987 num. 16 art. 8, Legge 30/03/1987 num. 132 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)